Statuto dell'Associazione Fo.Ca.

 

Titolo 1º.

Denominazione, sede e rappresentanza, oggetto sociale e scopo, attività.

Art. 1. –  Denominazione
E’ costituita l’Associazione Italiana denominata “Fo.Ca.”, per la tutela di coloro:

  1. Che in qualsiasi ambito lavorativo di tipo bancario assumano di essere stati “estromessi” dal proprio posto di lavoro, senza preavviso e/o giustificato motivo, o in virtù di clausole vessatorie o perché si sono rifiutati di appoggiare prassi o iniziative dai medesimi ritenute scorrette.
  2. Che ritengano e provino di essere stati vittime di mobbing, straining o abuso di potere, da parte di dirigenti di Banche, SIM, SGR.
  3. Che ritengano e provino di essere stati danneggiati nel proprio patrimonio per fatti e colpe gravi da parte di dirigenti di banche, SIM, SGR.
  4. Che i quanto prossimi congiunti ritengano che un loro familiare abbia subito e/o subisca direttamente e/o indirettamente i pregiudizi di cui ai punti precedenti.

Art. 2. – Sede e rappresentanza
L’associazione ha diffusione nazionale ed ha sede in Milano presso p.za Santa Francesca Romana, 3 20129 Milano.   Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire nel territorio Italiano altri uffici nonché di trasferire la propria sede in altro luogo.
La rappresentanza dell’Associazione spetta esclusivamente al Presidente eletto dall’Assemblea.

Art. 3 – Oggetto sociale e scopo.
L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non ha, neppure indirettamente, scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l’associazione si propone di supportare coloro che direttamente o indirettamente, anche in virtù di condotte asseritamente lesive tenute nei confronti di propri familiari, quali mobbing o streaning, assumano di essere stati vittime di abusi o ingiustizie  poste in essere da parte del sistema bancario.    

Art. 4 – Attività
Per il perseguimento dell’oggetto sociale l’associazione potrà:

  • organizzare o partecipare a iniziative istituzionali e culturali, pubblicazioni, ricerche, mostre, esposizioni e simili con intenti didattici e culturali, meetings, convegni, conferenze, altri eventi ed in generale qualsiasi iniziativa culturale e/o sociale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sugli scopi perseguiti dall’Associazione;
  • organizzare, nel rispetto dei limiti di legge, raccolte pubbliche occasionali di fondi in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione;
  • collaborare con altre organizzazioni ed enti allo scopo di potenziare le attività istituzionali;
  • attuare forme adeguate di comunicazione anche multimediale;
  • assumere e promuovere iniziative intese ad offrire opportuna assistenza, consulenza e informazione a tutti gli associati, anche in materia legale, su argomenti attinenti alle finalità di cui all’oggetto sociale;
  • costituirsi in giudizio, in conformità alle disposizioni previste dall’ordinamento giudiziario italiano, penale e civile,nei processi contro gli autori di condotte poste in essere in violazione delle disposizioni che tutelano i cittadini da qualunque tipo di abuso e raggiro commesso da terzi, nonché in violazione delle norme contenute nel Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/98 e successive modifiche, e dei relativi Regolamenti di attuazione emanati dalla Consob, ovvero in violazione dei provvedimenti emessi dalle autorità competenti in attuazione della Direttiva 2004/39/CE sui Mercati di Strumenti Finanziari (Direttiva Mifid). 
  • Svolgere in generale un’azione di sensibilizzazione e di cooperazione volta promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti di coloro che ritengono di aver subito pregiudizio da parte del sistema bancario.
  • L’Associazione elabora e promuove la presentazione di proposte legislative.

Titolo 2º. - Associati.

Art. 5. – Possono far parte dell’associazione coloro che direttamente o anche indirettamente, anche in conseguenza di condotte lesive tenute a carico dei propri familiari, assumono di aver subito un qualsiasi pregiudizio, di natura economica o anche solo di natura personale, da parte di Banche, SIM, SGR.
Gli associati si distinguono in:

  • fondatori, coloro che hanno fondato l’associazione.
  • ordinari, che devono essere presentati da almeno due socidell’associazione e hanno diritto di voto.
  • onorari, insigniti di tale qualifica dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per l’impegno profuso o l’immagine positiva che con la loro presenza possono dare all’associazione;
  • sostenitori che sostengono l’associazione esclusivamente sotto il profilo economico ma non hanno diritto di voto;

La qualifica di associato ordinario si acquista su presentazione ed indicazione di almeno due soci fondatori o ordinari già appartenenti all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta dell’interessato contenente le proprie generalità, le dettagliate motivazioni della richiesta con ricostruzione storica della propria vicenda lavorativa e l’adesione alle finalità, ai regolamenti ed alle delibere dell’Associazione e dei suoi organi.
Tutti gli associati, ad esclusione degli associati sostenitori, hanno diritto di partecipazione e di voto in assemblea.
Tutti gli associati devono osservare il presente statuto e gli eventuale regolamenti legittimamente adottati. Devono uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi competenti, riguardanti le attività, la vita associativa, la partecipazione interna ed i rapporti con il mondo esterno. Hanno altresì l’obbligo di corrispondere le quote associative stabilite.
La qualità di associato si perde per:

  • recesso volontario, da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata al Presidente a mezzo raccomandata a.r., con almeno un mese di preavviso prima della effettiva cessazione della qualità di associato;
  • espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi violazioni delle regole dell’associazione, morosità, indegnità;
  • morte.

Avverso la delibera motivata di espulsione l’associato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà ricorrere all’assemblea mediante formale comunicazione di impugnazione. L’Assemblea dovrà pronunciarsi in merito entro successivi 30 giorni.

Titolo 3º. – Organi dell’associazione.

Art. 6. – Sono organi dell’associazione:

  • L’assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il vice Presidente;
  • Il segretario;
  • Il tesoriere.

La durata di tutti gli organi dell’Associazione e degli incarichi ai singoli associati è triennale.

Art. 7  - L’assemblea si compone degli associati fondatori, ordinari ed onorari in regola con il pagamento delle quote associative.
Essa elegge nel suo seno il Presidente dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo.
All’assemblea compete:

  • la nomina del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione delle linee di indirizzo dell’attività;
  • l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
  • l’approvazione dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo e delle modifiche statutarie;
  • la deliberazione su ogni questione non devoluta ad altri organi.

Art. 8. - L’assemblea è convocata in seduta ordinaria ogni anno, di regola presso la sede sociale. Può essere convocata in seduta straordinaria in seguito a domanda di almeno un quinto degli associati.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, del luogo e dell’elenco delle materie da trattare in adunanza e deve essere inviato con qualsiasi mezzo di trasmissione che consenta al socio di averne conoscenza almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza.
A tal fine, il domicilio degli associati per i loro rapporti con l’Associazione è quello indicato sulla domanda presentata all’atto di iscrizione, ogni successiva violazione dovrà essere comunicata dal socio interessato a mezzo lettera raccomandata al Presidente.

Art. 9. - L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con l’intervento di almeno un terzo degli associati. In caso di modificazioni allo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10. - Il Consiglio direttivo è organo di amministrazione dell’associazione, dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per le materie devolute alla competenza dell’assemblea.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri eletti fra i soci dall’assemblea. Uno dei componenti è di diritto il Presidente dell’associazione.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo provvede:

  • a dare esecuzione alle direttive ed alle delibere dell’assemblea;
  • a redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • a predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • a curare l’osservanza delle regole associative e l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;
  • a deliberare l’ammissione e l’esclusione dei soci.

Art. 11. - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione ricevuta dai membri almeno otto giorni prima dell’adunanza e deve contenere l’indicazione della data della stessa, del luogo e l’elenco delle materie da trattare.
Le sue deliberazioni non sono valide se non intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 12 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, la presidenza dell’assemblea e del Consiglio Direttivo ed i poteri di firma per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo dirigendone i lavori.
Egli assume diritti ed obblighi per conto dell’associazione e cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il vice Presidente coadiuva il Presidente nella rappresentanza dell’Associazione e per ogni esigenza istituzionale e/o organizzativa. Lo sostituisce a pieno titolo in caso di sua assenza o impedimento prolungato;

Art. 14 - Il Segretario è responsabile dell’organizzazione della sede, ne cura la parte logistica nonché la tenuta e la riservatezza delle documentazioni dell’Associazione e dei dati degli associati, redige i verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo controfirmati dal Presidente;

Art. 15 - Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi documenti, nonché dell’inventario dei beni.

Titolo 4º. – Patrimonio dell’associazione.

Art. 16. – L’associazione non ha scopo di lucro.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili dell’associazione;
  • da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti a favore dell’associazione;
  • dagli avanzi di gestione.

Il patrimonio può essere destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali.
Le entrate sono costituite:

  • dalle quote associative il cui importo è deliberato ogni anno dal Consiglio Direttivo;
  • da eventuali raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente a termini di legge;
  • dai proventi delle iniziative assunte dall’associazione nel rispetto delle finalità istituzionali;
  • da ogni altra ulteriore entrata a qualsiasi titolo pervenuta all’associazione in quanto consentita dalla legge.

Art. 17 - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Titolo 5º. - Scioglimento

Art. 18. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea nei seguenti casi:

  • per deliberazione dell’assemblea;
  • per conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  • per impossibilità di funzionamento degli organi sociali per il venir meno del numero minimo degli associati.

In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea dei soci deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo secondo le norme di legge.

Titolo 6°. – Disposizioni finali

Art. 19. – Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle norme comunitarie nazionali e regionali in materia.
Milano, 04  febbraio 2009

 

 


Oscar De Pasquale
Investigazioni